STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
"TRAFFIC LIVE"
Definizione e finalità
Art.1
L'Associazione "Traffic Live", costituita in Roma, via Prenestina n. 738, è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa,
autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico di promozione sociale, ai sensi della Legge 383 del 2000.
L'Associazione può istituire sedi decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'Associazione ha durata illimitata; l'anno sociale va dal giorno 01 del mese di gennaio al giorno 31 del mese di dicembre.
L'Associazione non persegue fmalità di lucro.
Art. 2
L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore
dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società.
L'Associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale, culturali, educative, sportive ludico-ricreative, di
tutela dell'ambiente; servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e
culturale, con particolare riferimento a:
a) meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali rivolti a tutta la collettività con particolare riguardo a bambini ed
anziani;
b) laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, ceramica, disegno ,pittura, decorazione, bricolage, hobbystica e
scultura;
c) intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film ed eventi sportivi;
d) progetti eno-gastronomici legati alla socializzazione e allo studio della storia e delle tradizioni popolari ed etniche, sempre
nel rispetto delle vigenti leggi;
e) mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca,
compresa quella informatica;
f) attività editoriale non periodica;
g) attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e r1§:n, di aggiornamento e
perfezionamento;
h) tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza critica verso i consumi
biologici, nel rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita, particolarmente verso gli strati più deboli della
società, bambini e anziani;
i) turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non su basi di reciprocità;
j) avanzare progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;
k) tutela della salute mediante micro-progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati mediante il sostegno, anche domiciliare,
alle famiglie.
L'Associazione potrà inoltre compiere le operazioni commerciali strumentali al consegiumento dell'oggetto sociale.
I Soci
Art. 3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il
sedicesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza
etnica e professione.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Art. 4
Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso
delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e
di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
La domanda di ammissione a socio può essere valutata ed accettata immediati:lmente dal consigliere o dai consilieri delegati
a tale funzione e da diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Successivamente sarà compito del consiglio
direttivo o del socio o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro lO giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.
Art. 6
I soci hanno diritto:
• a frequentare i locali del Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti
necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
• a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti .
• Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
Art. 7
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere
degli organi sociali, nonche a mantenere irreprensibile condotta cIvIle e morale all'interno dei locali dell'Associazione.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.
Art. 7
La qualifica di socio si perde per:
• decesso;
• mancato pagamento della quota sociale;
• espulsione o radiazione;
• mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.
Art. 9
Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la
sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:
• inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli org®i sociali;
• appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
• l'arrecare in qualunque modo danni morali o maLeriali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua
pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 1O
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale
decide in via definitiva la plima assemblea dei soci.
Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva
Art. 11
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
• contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• fondo di riserva.
E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in fonna indiretta, di utili , avanzi di gestione o riserve.
Art.l2
La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal l Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere
presentata all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata
necessità o impedimento.
Art. 13
La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è
vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il
rimanente sarà reinvestito per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.
L'assemblea e il consiglio direttivo
Art. 14
Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento
della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite
avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici
giorni prima.
Art. 15
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di
voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giomo, salvo
le eccezioni cui all'art. 16.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 16
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un
quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno
tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.
Art. 17
L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti
con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno
essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
Art. 18
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal Gennaio ~1 30 Aprile. Essa, nei
termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
• approva la rendicontazione consuntiva;
• approva le linee generali del programma di attività;
• elegge gli organismi direttivi alla fme di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio
segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun
organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione
all'Associazione.
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art. 19
L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne
faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giomi dalla data in cui viene richiesta.
Gli organismi dirigenti
Art. 20
il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo. E'composto
da un minimo di tre membri al un massimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I Componenti degli organi
statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.
Art. 21
TI consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni
di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di
contribuire alle realizzazione di specifici programmi.
Art. 22
TI consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed il Vice
presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione
dell'Associazione stessa.
Art. 23
Compiti del consiglio direttivo sono:
• eseguire le delibere dell'Assemblea;
• fonnulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
• predisporre annualmente la rendicontazione consuntiva;
• deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
• deliberare circa le azione disciplinari nei confronti dei soci;
• stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
• decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa,
so compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
Art. 24
Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e
straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza
assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo
consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Art. 25
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che
ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.
TI consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio;
diversamente, a discrezione del consiglio.
TI consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
TI consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 26
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi dirittoJll
voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla
devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità
generale. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni
l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.
Art. 27
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti.
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